ROMA – Il comunicato n.6 del 9 febbraio 2022 della Corte Federale d’Appello che respinge il reclamo proposto dai Sigg.ri Pasquali Fabrizio e Rizzo Enzo avverso il provvedimento reso dal Tribunale Federale FIPAV con decisione C.U. n. 35 del 14.12.2021.
Riunione del 20 Gennaio 2022
Presidente
Avv. Claudio Cutrera
Componenti
Avv. Giuseppe Bianco
Avv. Luisella Savoldi
CFA 4/2021/2022 — Reclamo proposto dai Sigg.ri Pasquali Fabrizio e Rizzo Enzo avverso il provvedimento reso dal Tribunale Federale FIPAV con decisione C.U. n. 35 del 14.12.2021.
FATTO
Con C.U. 35 del 14/12/2021 il Tribunale Federale deliberava, a carico dei Sigg.ri Pasquali Fabrizio e Rizzo Enzo, la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi uno, ritenendoli responsabili della violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza, ex Artt. 16 Statuto FIPAV, 19 R.A.T., 1 e 74 Reg. Giur. e 1 Codice Etico, per aver mantenuto, in violazione degli obblighi connessi alla funzione di componenti della Commissione Arbitri Ruolo A, rivestita all’epoca dei fatti, un comportamento omissivo nei confronti del Responsabile Nazionale Settore Ufficiali di Gara, non trasmettendo a quest’ultimo, relativamente all’assegnazione di “bonus” utili alla valutazione complessiva degli Ufficiali di Gara Ruolo A, relazioni motivate sulle prestazioni arbitrali visionate.
Il Tribunale riteneva peraltro sussistente l’aggravante ex art. 102 lettera A del Reg. Giur. in considerazione della violazione del dovere relativo all’esercizio della loro specifica
I Sigg.ri Pasquali Fabrizio e Rizzo Enzo proponevano, quindi, reclamo innanzi a questa Corte Federale per i seguenti motivi: 1) “Violazione del principio della correlazione tra accusa e sentenza”; 2) “Impossibilità oggettiva per i due deferiti di accedere alle informazioni FIPAV alla data della richiesta del Responsabile Nazionale”; 3) “Errata applicazione degli violazione dell’art. 49 commi 4 e 6 Regolamento Giurisdizionale FIPAV; 4) “Errata ed erronea applicazione dell’art. 16 dello Statuto Federale”; 5) ”Erronea applicazione dell’art. 19 RAT”; 6) “Erronea applicazione art. 1 e 74 Reg. Giur.”; 7) “Falsa applicazione dell’art. 1 Codice Etico”.
All’udienza di discussione, tenutasi il 20 Gennaio 2022, venivano sentiti sia il Procuratore Federale, che ha concluso per il rigetto del proposto reclamo e per la conferma della decisione impugnata, sia gli Avv.ti Federica De Stefani e Cristina Perozzi, per i Sigg.ri Pasquali Fabrizio e Rizzo Enzo, che hanno concluso per l’accoglimento del reclamo.
La Corte Federale di Appello si riservava di decidere.
DIRITTO
Preliminarmente questa Corte Federale ritiene di doversi soffermare sulle richieste istruttorie e sulle eccezioni, reiterate anche con il proposto reclamo dai Sigg.ri Pasquali Fabrizio e Rizzo Enzo.
Questi ultimi, per quanto riguarda le prime, hanno insistito così testualmente affermando: “In via Istruttoria si chiede che vengano sentiti i testimoni indicati nell’atto di opposizione”.
Prendendo in esame le memorie depositate dai reclamanti dinanzi al Tribunale Federale, non essendovi altri atti in cui vengono fatte richieste di natura istruttoria, nelle stesse così testualmente si legge: “Si chiede di essere ammessi alla prova per testi sulle circostanze di cui in premessa e si indicano quali testi i sigg. CALDAROLA Giuseppe (ex Referente Commissione Serie A 2017-2018), residente in Avezzano (AQ); LEOTTA Leonardo (ex Referente Commissione Serie B 2017-18) residente in Bergamo; PORCARI Paolo (ex Referente Commissione Delegati Arbitrali 2018-2021) residente in Laion (BZ), SICURELLA Alessandro (ex Componente Commissione Serie B 2017-2019) residente fn Modena; SPINNICCHIA Marco (ex Designatore Commissione Serie B 2017- 18) residente in Catania; VISCARDI Elena (ex Segretaria esecutiva SNUG Stagione 2018-19), residente in Ripalta Cremasca (CR); DE LUCA Domenico (Ex Responsabile Nazionale dal 2010 al 2017 e fondatore dell’attuale struttura dello SNUG) residente in Fano (PU)”.
L’art.2 del Reg. Giurisd. Fipav così statuisce: “Per quanto non disciplinato, gli organi di giusti ia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva”.
Alla luce di quanto sopra evidenziato risulta evidente l’inammissibilità delle richieste istruttorie formulate dai reclamanti, stante la mancata deduzione nelle forme e nei modi di cui all’art. 244 c.p.c.
Quest’ultima norma così testualmente recita: “La prova per testimoni deve essere dedotta mediante indicazione specifica delle persone da interrogare e dei fatti, formulati in articoli separati, sui quali ciascuna di esse deve essere interrogata”
Al riguardo, tra l’altro, lo stesso orientamento della Suprema Corte di Cassazione è sempre stato consolidato e costante. In tal senso: ……Va conclusivamente affermato che ”la mancanza di indicazione specifica dei fatti nella deduzione della testimonianza, in quanto requisito di rilevanza della prova, è rilevabile d’ufficio dal giudice e rende inammissibile la testimonianza medesima”. Cassazione civile sez. VI, 19/01/2018 n.1294.
In ogni caso, poi, si evidenzia che le richieste istruttorie formulate dinanzi al Tribunale Federale e reiterate in reclamo risultano essere pure superflue e/o inconferenti ai fini del decidere.
La premessa in fatto concernente i fatti oggetto del giudizio, contenuta nelle dette memorie dei reclamanti e su cui avrebbero eventualmente dovuto deporre i testi indicati, fa riferimento a eventi e circostanze già evincibili dai documenti acquisiti in giudizio, non contestati da alcuno e, comunque, superflui ed inconferenti ai fini del decidere.
Infatti, dagli atti acquisiti è emerso ed è desumibile: a) quali siano stati gli argomenti trattati in occasione della riunione del 23/6/2021 (vedasi e-mail inviata dal Responsabile Nazionale e quelle inviate dai reclamanti) e quale sia stato il deliberato (vedasi relativo verbale in atti); b) quale sia il contenuto della e-mail inviata dal Responsabile Nazionale la sera del 23/6/2021 ( vedasi e-mail in atti) nonché il contenuto delle risposte date alla stessa e-mail dai Sigg.ri Pasquali Fabrizio e Rizzo Enzo (vedasi e-mail di risposta); c) quali siano le specifiche richieste contenute nella e-mail inviata ai reclamanti dal Responsabile Nazionale il 26/6/2021 ( cfr. e-mail in atti) nonché il contenuto delle risposte date alla stessa dai Sigg.ri Pasquali Fabrizio e Rizzo Enzo (cfr e-mail di risposta in atti ed in particolare la risposta inviata da Enzo Rizzo ); d) quali siano state le successive comunicazioni inviate al riguardo dal Responsabile Nazionale ai reclamanti ed agli Organi Federali Fipav ( cfr. e-mail e relazioni in atti).
Conseguentemente le circostanze in fatto su cui avrebbero eventualmente dovuto deporre i testi indicati, risultano già evincibili dagli atti acquisiti.
Precisato quanto sopra, si passa all’esame delle eccezioni già sollevate dai Sigg.ri Pasquali Fabrizio e Rizzo Enzo dinanzi al Tribunale Federale e ribadite nel reclamo e precisamente di quella relativa alla invocata illegittimità dell’atto di deferimento, mediante il quale è stato avviato il presente procedimento disciplinare nei confronti dei sigg. Rizzo e Pasquali, da cui avrebbe dovuto scaturire, a dire degli stessi l’improcedibilità dell’azione disciplinare e da cui sarebbe scaturita la violazione del principio della correlazione tra accusa e sentenza, con conseguente lesione dei principi del giusto procedimento e del principio di difesa e di quella concernente l’asserita illegittimità, per violazione dell’art.49 Reg Giursd., della comunicazione di chiusura delle indagini perché inviata, per quanto riguarda il Sig. Pasquali, ad un indirizzo di posta elettronica ordinaria e non certificata.
Le dette eccezioni non possono trovare accoglimento.
Relativamente alla prima si ricorda che il tema della forma e della validità degli atti viene posto nel codice di giustizia sportiva del C.O.N.I. quale tema centrale volto alla ricerca di un corretto bilanciamento nella tutela tra i requisiti formali e la sostanza della garanzia processuale, legata alle situazioni giuridiche protette nell’ordinamento sportivo.
Il richiamo, contenuto nel VI comma dell’articolo 2 del Codice di giustizia sportiva, alla libertà delle forme nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva, rimanda all’art. 121 cp.c. e chiarisce che gli atti del processo, per i quali la legge non richiede forme determinate, possono essere compiuti nella forma più idonea al raggiungimento dello scopo, sancendo, in tal modo, la prevalenza della sostanza sulla forma.
Più in particolare, con riferimento all’atto di deferimento, il Collegio di Garanzia del Coni ha sempre affermato il principio secondo cui lo stesso deve ritenersi comunque legittimo se risulta redatto in conformità a quanto previsto dall’art. 44, comma 4, CGS, secondo cui “Nell’atto di deferimento sono descritti i fatti che si assumono accaduti, enunciate le norme che si assumono violate, indicate le fonti di prova acquisite ed è formulata la richiesta di fissazione del procedimento disciplinare”.
“La ratio della normativa in esame, com’è pacifico, è quella di consentire all’incolpato di svolgere appieno la sua difesa, assicurando, quindi, che lo stesso sia messo a conoscenza, in punto di fatto, dei comportamenti disciplinarmente rilevanti imputati a suo carico e, in punto di diritto, delle norme federali che si assumono violate”. (cfr. Decisione Collegio Garanzia CONI n.36/2019 Quarta Sezione).
A giudizio di questa Corte, gli atti di deferimento in questione contengono tutti gli elementi previsti dal Reg. Giurisd e dall’art. 44, comma 4, CGS, essendo stati compiutamente e chiaramente indicati e descritti i fatti accaduti e i comportamenti assunti (per come di seguito si specificherà), enunciate le norme violate, indicate le fonti di prova acquisite e formulata la richiesta di fissazione del procedimento disciplinare.
Tanto ciò è vero che i reclamanti hanno avuto ampia possibilità di effettuare le loro precisazioni e svolgere appieno le loro difese sui fatti contestati.
Anche l’eccezione di asserita illegittimità, per violazione dell’art.49 Reg Giursd., della comunicazione dell’atto di chiusura delle indagini perché inviata, per quanto riguarda il Sig. Pasquali, ad un indirizzo di posta elettronica ordinaria e non certificata, non può trovare accoglimento.
Al riguardo sia la Suprema Corte di Cassazione che il Collegio di Garanzia del Coni (cfr, da ultimo, Decisione n. 117/2021 della Terza Sezione) hanno sempre statuito il principio che l’assoluta illegittimità di una comunicazione e/o notificazione è configurabile, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconducibile quell’atto.
Il luogo in cui la notificazione viene eseguita non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell’atto, sicché i vizi relativi alla sua individuazione, anche quando esso si rilevi privo di alcun collegamento con il destinatario, ricadono sempre nell’ambito della nullità dell’atto, in quanto tale sanabile con efficacia ex tunc o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata» (così Cass., 9/3/2018, n. 5663).
Nella fattispecie in esame, assume rilievo decisivo il fatto che, se anche la comunicazione dell’atto di chiusura delle indagini fosse stata erroneamente eseguita, tale eventuale vizio risulterebbe sanato a seguito della costituzione del Sig. Pasquali nel giudizio di primo grado.
Le disposizioni che stabiliscono tempi e modalità di notificazione degli atti procedimentali, del resto, sono volte innanzitutto a garantire il diritto di difesa e il rispetto del principio del contraddittorio.
La loro eventuale violazione, pertanto, non può essere fatta valere se non ha provocato alcun pregiudizio al destinatario della comunicazione o dell’atto.
Il che non è avvenuto.
Nel caso in specie, tra l’altro, gli atti della Procura e del Tribunale sono stati poi inviati alla pec dei legali nominati ed anche la prima comunicazione, inviata all’indirizzo mail ordinario, ha raggiunto lo scopo essendone venuti a conoscenza gli incolpati che hanno potuto pienamente difendersi senza che siano incorsi in alcuna decadenza o che vi sia stata compressione del diritto di difesa.
A questo punto ci si occupa del merito della questione e riguardo ai motivi del reclamo si evidenziano le considerazioni che seguono.
In tutto il contenuto del reclamo e sotto diversi aspetti di impugnazione, i Sigg.ri Rizzo e Pasquali, dopo aver invocato la pretestuosità delle richieste avanzate dal Responsabile Nazionale, sostanzialmente sostengono che il loro deferimento è errato ed infondato per tutta una serie di ragioni che, a giudizio di questa Corte, risultano inconferenti.
Più precisamente i reclamanti, sostenendo che l’atto di deferimento riguarderebbe solo ed esclusivamente la mancata trasmissione al Responsabile Nazionale di “relazioni motivate sulle prestazioni arbitrali visionate”, con la loro impugnazione affermano. “che nella riunione del 23 giugno 2021 erano stati condivisi, anche con il Responsabile Nazionale, tutte le informazioni ed i dettagli utili per la creazione dei ruoli arbitrali e che, al termine della riunione, era stato redatto il verbale ufficiale da trasmettere al Presidente Federale e al Segretario Generale, con una relazione esaustiva e completa e senza che vi fosse espressa alcuna riserva di valutare altro o ulteriori posizioni in sospeso; 2) che tutte le valutazioni assunte in tale sede erano state condivise, discusse e approvate all’unanimità dall’assemblea, sotto la conduzione e la direzione del Responsabile Nazionale; 3) che non esistono, né sono mai esistite, procedure formali o codificate e che non rientrava nella prassi e secondo correttezza la richiesta fatta loro dal Responsabile Nazionale ( circostanza che sarebbe stata confermata anche da quest’ultimo); 4) che non vi era alcuna esigenza ulteriore e diversa che imponesse una differente valutazione da parte del Responsabile Nazionale necessaria ad imporre una modifica delle prassi in essere, che infatti non è stata in nessuna forma o modalità esplicitata dal medesimo Responsabile Nazionale; 5) che tali assunti confermano la pretestuosità ed inconferenza in primis della richiesta avanzata dal Responsabile Nazionale relativamente ad informazioni che lo stesso aveva già ricevuto dai sigg. Rizzo e Pasquali; 6) che l’omissione non è stata commessa perché ciò che viene posto alla base del deferimento non è mai stato richiesto agli odierni reclamanti che, pertanto, non possono essere considerati inadempienti rispetto ad una condotta che non gli era mai stata sollecitata dal Responsabile Nazionale; 7) che il Responsabile Nazionale, sia prima che dopo le loro dimissioni, avrebbe riservato ai Sigg.ri Rizzo e Pasquali un trattamento evidentemente avverso e mai conciliante; 8) che i Sigg.ri Rizzo e Pasquali hanno appieno adempiuto ai doveri di lealtà e probità imposti dallo Statuto Federale poiché è stato comprovato che abbiano correttamente rispettato gli obblighi connessi al loro compito di componenti della Commissione Arbitri, ruolo A e non hanno mai di conseguenza contravvenuto ad alcun dovere loro imposto dalle normative federali, perché hanno sempre interloquito e fornito le dovute risposte a quanto chiedeva il Responsabile Nazionale, facendo rinvio esplicativo anche ai documenti delle riunioni federali alle quali gli incolpati e lo stesso sig. Roccatto avevano preso parte.
In realtà il punto nodale della contestazione è un altro. Nell’atto di deferimento del Sig. Rizzo Enzo così testualmente si legge: “Con comunicazione del 26/6/2021, il Responsabile Nazionale Ufficiali di Gara, Luigi Roccatto, richiedeva al tesserato Rizzo Enzo, quale componente della Commissione Arbitri Ruolo A, le motivazioni in virtù delle quali erano stati assegnati, in sede di valutazione finale delle prestazioni degli arbitri, i c.d. “bonus“. Tale richiesta, inevasa, veniva più volte reiterata, sempre senza esito, tanto che il detto Responsabile Nazionale presentava al C.F. FIPAV i ruoli arbitrali definitivi, per la loro ratifica, utili per le designazioni per la S.S. 2021/2022, precisando, però, che le valutazioni tecniche finali erano manchevoli delle motivazioni, mai esplicitate nonostante precisa richiesta, circa i bonus attribuiti ai singoli arbitri”… … …..
Si deferisce … …..Per aver, in violazione degli obblighi connessi alla funzione di componente della Commissione Arbitri Ruolo A, rivestita all’epoca dei fatti, omesso di trasmettere al Responsabile Nazionale Settore Ufficiali di Gara, relativamente all’assegnazione di bonus” utili alla valutazione complessiva degli Ufficiali di Gara Ruolo A, relazioni motivate sulle prestazioni arbitrali visionate, così impedendo al detto Responsabile Nazionale di acquisire utili elementi di giudizio e determinando, quindi, gravi danni all’organizzazione del settore”.
Dello stesso identico tenore è l’atto di ferimento del Sig. Fabrizio Pasquali.
Ciò che viene contestato, dunque, non è qualcosa attinente il comportamento, in generale o per prassi, assunto dai predecessori dei reclamanti o da quest’ultimi nei confronti del Responsabile Nazionale fino alle loro dimissioni o la modalità di svolgimento dell’incarico svolto dagli stessi negli anni bensì un comportamento ben specifico ed individuato e cioè quella di aver omesso di trasmettere al Responsabile Nazionale Settore Ufficiali di Gara, relativamente all’assegnazione di “ bonus” utili alla valutazione complessiva degli Ufficiali di Gara Ruolo A, relazioni motivate sulle prestazioni arbitrali visionate.
Più nel dettaglio viene contestata l’omessa trasmissione di un documento resosi necessario successivamente agli incontri ed alle comunicazioni intercorsi tra i reclamanti ed il Responsabile Nazionale e precisamente di una nota riassuntiva nella quale fossero esplicitate le motivazioni dei bonus tecnici assegnati.
Ciò proprio “per oggettivare le valutazioni” già effettuate dagli interessati ai precedenti incontri.
Tale relazione, come si evince chiaramente da tutti gli atti acquisiti in giudizio, era stata richiesta una prima volta con la mail del 26/6/2021, inviata dal Sig. Luigi Roccatto ai Sigg.ri Rizzo e Pasquali, ed era stata specificatamente reiterata con la mail del 7/7/2021 inviata sempre dal Sig. Luigi Roccatto.
Orbene, esaminando attentamente le mail di risposta inviate dai reclamanti nonché tutto quanto da quest’ultimi prodotto in giudizio, non si riscontra l’invio di alcuna nota esplicativa delle motivazioni dei bonus tecnici assegnati.
Anzi, dal contenuto degli stessi atti difensivi dei reclamanti, si ricava proprio che tale nota non solo non è mai stata inviata ma neanche predisposta perché ritenuta non “formulata formalmente” o comunque modificativa della prassi in essere (si riporta, al riguardo, quanto affermato dai reclamanti in neretto e sottolineato: “Non sovveniva, quindi, alcuna esigenza ulteriore e diversa che imponesse una differente valutazione da parte del Responsabile Nazionale necessaria ad imporre una modifica delle prassi in essere, che infatti non è stata in nessuna forma o modalità esplicitata dal medesimo Responsabile Nazionale”; “La richiesta, quindi, non è mai stata formulata formalmente né al sig. Pasquali, né al sig. Rizzo e in relazione alla stessa ….. non può in alcun modo addebitato un comportamento omissivo, proprio perché non si può omettere qualcosa che non viene richiesto”).
Né, per esonerare da responsabilità i reclamanti, possono valere le considerazioni circa il fatto, confermato anche dallo stesso Responsabile Nazionale, che fino ad allora, per prassi, non fossero state richieste relazioni di tal genere o che le “succinte” valutazioni necessarie per stilare le classifiche di fine stagione agonistica, inserite nel portale, erano state comunque sufficienti vista l’avvenuta approvazione dei ruoli.
Se il Responsabile Arbitri, organo sovraordinato alle figure rivestite dai reclamanti, aveva formulato la richiesta motivata di ricevere la detta “nota riassuntiva”, nella quale dovevano essere esplicitate le motivazioni dei bonus tecnici, i Sigg.ri Rizzo e Pasquali proprio in considerazione della specifica funzione dagli stessi svolta, nel rispetto dei citati principi di correttezza, lealtà e probità , dovevano fornirla e ciò indipendentemente da quella che era o era stata la prassi al riguardo.
Parimenti, per esonerare da responsabilità i reclamanti, non possono valere le considerazioni, svolte da quest’ultimi, circa la loro “impossibilità oggettiva” di accedere alle informazioni FIPAV alla data della richiesta del Responsabile Nazionale o la loro asserita non punibilità perché dimissionari alla data della contestazione.
Come si evince dagli atti acquisiti, i reclamanti hanno comunicato le loro dimissioni a fine Giugno e a far data dal 1/7/2021, conseguentemente, alla data del 23/6/2021, giorno di ricezione della prima richiesta, ben avrebbero potuto fornire la nota in questione, tanto più che in data 8/7/2021 hanno pure provveduto ad inviare ulteriore risposta, comunque non contenente quanto richiesto dal Responsabile Nazionale.
Riguardo, poi, alla asserita non punibilità perché dimissionari, si richiama quanto statuito dall’art. 1 comma 4 dei Principi di Giustizia sportiva del CONI nonché quanto stabilito dall’art.50 n.5 del Reg. Giurisd. Fipav che così prevede: “La sopravvenuta estraneità all’ordinamento federale da parte di chi abbia commesso o concorso a commettere violazioni di qualsiasi natura non impedisce l’esercizio dell’azione disciplinare ma sospende la prescrizione finché non sia nuovamente acquisita posizione rilevante nell’ordinamento sportivo”.
Tale principio, d’altronde, ha sempre trovato conferma anche nelle decisioni del Collegio di Garanzia del Coni (in tal senso Decisione n.11/2018 Collegio di Garanzia Sezioni Unite; conforme Decisione n.74/2018 Quarta Sezione Collegio di Garanzia).
Per tutte le considerazioni sopra svolte la decisione impugnata non reca alcun vizio di quelli sollevati con il proposto reclamo, ritenendo questa Corte che i Sigg.ri Pasquali e Rizzo, con il loro comportamento, abbiano violato il generale obbligo di correttezza, lealtà e probità, disciplinati dagli Am. 16 Statuto FIPAV, 19 R.A.T., 1 e 74 Reg. Giur. e 1 Codice Etico, non avendo fornito al Responsabile Nazionale le richieste informazioni, ritenendosi sussistente anche l’aggravante, di cui all’art.102 lettera A del Reg. Giurisd, proprio in considerazione della violazione del dovere relativo all’esercizio della specifica funzione dagli stessi svolta.
P.Q.M.
La Corte Federale di Appello
Rigetta il proposto reclamo e conferma la decisione impugnata con cui è stata disposta, a carico dei Sigg.ri Pasquali Fabrizio e Rizzo Enzo, la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi uno.
Affisso il 9 febbraio 2022
F.to Il Presidente Avv. Claudio Cutrera.