Arriva un’importante novità relativa al Codice della Strada: una sanzione derivata da una multa comminata tramite l’Autovelox automatico, infatti, può essere annullata in caso di ricorso se non viene prodotta in giudizio la foto che prova l’infrazione, in particolare se il verbale è stato redatto in ufficio e in un momento successivo a quello dell’infrazione stessa.
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Le motivazioni dell’annullamento
A stabilirlo è una sentenza del Giudice di Pace di Cassino, che ha annullato una sentenza di una multa comminata per eccesso di velocità in un paese della provincia di Frosinone. Annullamento seguito all’esame delle prove fotografiche scattate dall’Autovelox e visionate in ufficio da agenti accertatori. Al momento dell’infrazione non erano presenti a bordo strada né l’agente che aveva poi redatto il verbale né un operatore della Polizia Stradale. Inoltre, la Prefettura che doveva provare la legittimità del provvedimento impugnato dall’automobilista non ha depositato, si legge nella sentenza, “alcun rilievo fotografico dal quale fosse possibile leggere chiaramente la targa dell’automezzo, risalire al modello e/o ad altri elementi utili alla sua identificazione (come per esempio il colore del veicolo o altri segni distintivi) atti a essere considerati prove sufficienti della responsabilità della parte ricorrente“. E quindi, l’assenza dell’immagine scattata dall’Autovelox è risultata determinante per l’accoglimento del ricorso presentato dalla guidatrice sanzionata e per il conseguente annullamento del verbale.
Foto-prova: ecco a cosa serve
La chiave di lettura è data dal fatto che la possibilità di esaminare la foto-prova dell’infrazione rilevata tramite Autovelox automatico sia un diritto dell’automobilista, perché permette ad esempio di verificare che non siano stati commessi errori da parte dell’ente accertatore nella lettura della targa del veicolo che ha superato i limiti di velocità o che ha attraversato un incrocio con il semaforo rosso. Per tale ragione, in genere nel verbale sono indicate le modalità per poter visionare l’immagine online tramite internet, oppure per effettuare richiesta di invio del duplicato per posta elettronica o per poterla esaminare di persona presso gli uffici preposti (può farlo anche un soggetto terzo, con una delega specifica).
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