MODENA – I provvedimenti disciplinari sulle gare non disputate l’8 marzo a Milano e Piacenza.
C) RINUNCE – OMOLOGHE
– GARA ALLIANZ MILANO – KIOENE PADOVA dell’8/3/2020
Il Giudice Sportivo Nazionale, esaminati gli atti ufficiali di gara; nonché la certificazione sanitaria integrativa;
– rilevato che la partita in oggetto, non ha avuto luogo per l’alto rischio di contagio da COVID-19, peraltro adeguatamente documentato;
DELIBERA
di dichiarare sussistente la causa di forza maggiore non ritenendosi applicabile la normativa prevista dall’art.13 Regolamento Gare.
– GARA GAS SALES PIACENZA – GLOBO BP FRUSINATE FR dell’’8/3/2020 Il Giudice Sportivo Nazionale, esaminati gli atti ufficiali di gara;
– rilevato che il D.P.C.M. del 4/3/2020, ha autorizzato lo svolgimento delle partite a porte chiuse, in tutto il territorio italiano, ad esclusione della zona rossa;
– rilevato altresì che la società GLOBO BP FRUSINATE non ha disputato la gara in epigrafe, contravvenendo al citato decreto ministeriale;
– considerato che la società ha violato l’art.13 Reg. Gare per aver di fatto rinunciato a disputare l’incontro e che quindi nei suoi confronti devono applicarsi le sanzioni previste dalla normativa vigente;
– che pur tuttavia l’emergenza epidemiologica costituisce una innegabile e comprovata esimente sotto il profilo strettamente disciplinare;
– che nel caso di specie può applicarsi solo la sanzione più propriamente sportiva prevista dall’art.13, 1°comma del Reg. Gare, con esclusione delle pene accessorie (sanzione pecuniaria);
DELIBERA
– di omologare la gara GAS SALES PIACENZA – GLOBO BP FRUSINATE FR con la perdita della stessa con il seguente punteggio 3-0 (25-0;25-0;25-0);
– di infliggere alla società Globo Bp Frusinate la penalizzazione di tre punti in classifica;
– manda all’Ufficio Campionati Lega per l’aggiornamento della classifica.
– nessuna sanzione ulteriore da adottare.