Normativa. La normativa che regola le erogazioni a favore dello sport dilettantistico prevede una serie di agevolazioni per il soggetto erogante e quello percipiente.
Sono volte a favorire l’azione di sostegno finanziario a un settore a cui il legislatore ha sempre rivolto grande attenzione in funzione dei benefici sociali derivanti dalla pratica dello sport.
In particolare, è possibile identificare due categorie: le erogazioni derivanti da contratti che prevedono prestazioni corrispettive; le erogazioni liberali.
Tra le prime rientrano le erogazioni derivanti dai contratti di sponsorizzazione stipulati dalle società e assicurazioni sportive dilettantistiche finalizzati a promuovere un marchio o un prodotto dell’azienda sponsor.
Tali erogazioni godono di una tassazione agevolata per la società/associazione sportiva dilettantistica in base alla legge n. 398/91 (Asd e Ssd). Per l’azienda sponsor, invece, fino al limite di 200mila euro annui costituiscono sempre spese di pubblicità, e come tali deducibili (articolo 108, comma 2, del Tuir) nell’esercizio in cui sono state sostenute o in quote costanti nell’esercizio stesso e nei quattro successivi, senza il rischio di essere qualificate come spese di rappresentanza, con le limitazioni previste per le stesse.
Per quanto riguarda la seconda categoria, invece, l’attuale normativa prevede due tipologie di erogazione liberale: quelle previste dagli articoli 15 e 78 del Tuir; quella introdotta dalla legge n. 205/2017, nota come “Sport Bonus”. Le erogazioni liberali di cui agli articoli 15 e 78 del Tuir prevedono la possibilità per il soggetto erogante di usufruire di una detrazione di imposta pari al 19% dell’importo erogato, fissando come limite massimo 1.500 euro sia per le persone fisiche, sia per soggetti Ires.
Pertanto, anche qualora l’erogazione liberale fosse superiore a 1.500 euro la detrazione non potrà superare l’importo di 285 euro.
Le condizioni per poter usufruire della detrazione sono due: il versamento dovrà essere effettuato con modalità tracciabili (bonifico bancario, bollettino di conto corrente postale) indicando il beneficiario e causale di versamento;
l’erogazione dovrà essere effettuata a favore di una Ssd o Asd riconosciuta dal Coni e iscritta nel Registro delle società sportive.
Ovviamente in caso di controllo dovrà essere esibita copia del versamento effettuato. come tali deducibili (articolo 108, comma 2, del Tuir) nell’esercizio in cui sono state sostenute o in quote costanti nell’esercizio stesso e nei quattro successivi, senza il rischio di essere qualificate come spese di rappresentanza, con le limitazioni previste per le stesse.
L’altra importante agevolazione prevista a favore dello sport dilettantistico è quella introdotta dalla legge n. 205/2017, commi 363366, reiterata e modificata con le leggi di bilancio 2018 e 2019. Tale agevolazione, nota come “Sport Bonus”, prevede un credito d’imposta per le erogazioni liberali destinate a interventi di manutenzione e restauro degli impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche.
Nel corso degli anni questo provvedimento che sembrava destinato a valere solo per le erogazioni effettuate nel 2018, è stato riproposto, con alcune modifiche, nella legge di bilancio 2019 (legge 145/2019) e in quella 2020 (legge 160/2019).
L’attuale formulazione della norma, le cui disposizioni attuative sono contenute del Dpcm 30 aprile 2019 prevede che l’agevolazione sia concessa per erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche, enti non commerciali, soggetti Ires a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche iscritte nel registro del Coni che siano concessionari o affidatari di impianti sportivi pubblici.
Il credito d’imposta riconosciuto al soggetto erogante (soggetti residenti o stabili organizzazioni in Italia di imprese non residenti) è pari al 65% dell’importo erogato, a condizione che non siano superati i seguenti limiti:
20% del reddito imponibile nel caso di persone fisiche ed enti non commerciali;
10 per mille dei ricavi annui per i titolari di reddito di impresa.
Per le persone fisiche e gli enti non commerciali è sufficiente indicare il credito nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta utilizzandolo in compensazione unicamente con le imposte dovute risultanti dalla dichiarazione.
Per i titolari di reddito d’impresa l’utilizzo del credito è possibile a seguito di presentazione e ammissione della domanda all’Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.
Il credito riconosciuto potrà essere utilizzato in tre quote annuali di pari importo mediante compensazione in F24 (articolo 17 del Dlgs 241/1997).
Anche nel caso dello “Sport Bonus” le erogazioni dovranno avvenire mediante sistemi di pagamento tracciabili.
Considerata la finalità di tale agevolazione l’Asd/Ssd beneficiaria del contributo, a differenza delle erogazioni liberali previste dagli articoli 15 e 78 del Tuir, dovrà comunicare all’Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri lo stato di avanzamento dei lavori e rendicontare le modalità di utilizzo delle somme ricevute.