ROMA – La Federazione, con un documento a firma del presidente federale Pietro Bruno Cattaneo, ha sospeso i termini dei della giustizia federale.
FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO DELIBERAZIONE DEL N° 018 PRESIDENTE FEDERALE del 18 marzo 2020
OGGETTO: SOSPENSIONE DEI TERMINI DELLA GIUSTIZIA
IL PRESIDENTE FEDERALE
VISTO l’articolo 41 dello Statuto Federale:
RICHIAMATO – it DL. 17 marzo 2020 n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
– In particolare l’art. 83 comma 2, che dispone la sospensione del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali dal 9 marzo al 15 aprile 2020:
PRESO ATTO della comunicazione della Procura Generale dello Sport del 18 marzo 2020 prot. 1592;
CONSTATATA l’impossibilita, legata alla situazione attuale del COVID-19, di rispettare i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l’adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione ed più in generale, tutti i termini procedurali della Giustizia endofederale
RAVVISATA l’urgenza del presente provvedimento rilevando che non sono in programma riunioni di Consiglio Federale in un termine sufficientemente breve;
PRESO ATTO che il presente provvedimento è assunto in base al dispositivo dell’art. 41 Statuto Federale comma 7;
DELIBERA
- E’ sospeso dal 19 marzo al 31 maggio 2020, salvo eventuali ulteriori proroghe, il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti della Procura Federale, degli Organi della Giustizia sportiva e della Commissione Tesseramento Atleti.
- Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini, per l’adozione di provvedimenti disciplinari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio endofederale, per le impugnazioni e in genere tutti i termini procedurali della Procura Federale, degli Organi della Giustizia federale e della Commissione Tesseramento.
- Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l’udienza o l’attività da cui decorre il termine, in modo da consentirne il rispetto.
- Le udienze eventualmente già calendarizzate possono essere svolte mediante strumenti di collegamento a distanza e, in caso di impossibilita di partecipare di una delle parti, dovranno essere differite.
- Non sono sospesi i termini per l’adozione di eventuali misure cautelari e per i relativi procedimenti, da tenersi secondo le modalità di cui al punto precedente.
- Dispone l’immediata pubblicazione sul sito internet federale del presente provvedimento.
- Il presente provvedimento, assunto in via di estrema urgenza, sarà sottoposto a ratifica del Consiglio Federale nella prima seduta utile.
IL PRESIDENTE
Pietro Bruno Cattaneo