MODENA – La Corte d’Appello Federale ha rigettato il reclamo dell’avvocato Raffaello Agea, procuratore e difensore Di Martino Gabriele contro la decisione del Tribunale Federale che aveva già rigettato il ricorso proposto da Di Martino contro la decisione della Commissione Tesseramento Atleti della Fipav del 2//10/2019 n. 2 con la quale veniva confermato lo scioglimento del vincolo per giusta causa non imputabile al sodalizio, previa corresponsione dell’importo di € 12.000,00. La CAF ha ridotto però a 9.500€ l’importo per lo svincolo.
IL TESTO
Riunione del 30 Settembre 2021
Presidente: Avv. Claudio Cutrera
Componenti: Avv. Francesca Romana Pettinelli, Avv. Luisella Savoldi
CFA 13.19.20 – Reclamo avverso la decisione del Tribunale Federale C.U. n. 37/2019 del 17 dicembre 2019, affisso all’Albo il 19/12/2019 e comunicato in pari data, con il quale veniva rigettato il ricorso proposto dall’atIeta Gabriele Di Martino avverso la decisione della Commissione Tesseramento Atleti della Fipav del 2//10/2019 n. 2 con la quale veniva confermato lo scioglimento del vincolo per giusta causa non imputabile al sodalizio, previa corresponsione dell’importo di £ 12.000,00”
La Corte Federale di Appello
OSSERVA
Con C.U. n.37 del 18/12/2019 il Tribunale Federale confermava la delibera della Commissione Tesseramento Atleti presso la Fipav n. 3 del 02/10/2019, affissa all’Albo in pari data, con la quale era stata accolta la richiesta di scioglimento del vincolo proposta dall’atleta Di Martino Gabriele, quantificando l’indennizzo, da porsi a carico del tesserato, in euro 12.000,00.
Avverso detta decisione ha proposto ritualmente reclamo lo stesso atleta Di Martino per i motivi esposti nel relativo atto di impugnazione.
All’udienza di discussione del 30 Settembre 2021, dopo la preliminare precisazione fatta dal Presidente circa l’intervenuta necessità di aver dovuto rimettere sul ruolo la controversia in esame e rifissare nuova udienza per consentire alle parti di precisare nuovamente le conclusioni dinanzi al Collegio in parziale diversa composizione, veniva sentito l’Avv. Raffaello Agea, procuratore e difensore del reclamante Di Martino Gabriele, il quale sollevava le eccezioni che seguono.
“Preliminarmente ed in ragione della diversa composizione del collegio rispetto a quello dinnanzi al quale si era svolta l’udienza di discussione della causa trattenuta precedentemente in decisione, la nullità della emananda sentenza.
“Sempre in via preliminare, la tardività ed inammissibilità della memoria di replica avversaria ed in particolare della produzione allegata alla predetta, inammissibilità riconducibile alla mancata sottoscrizione digitale della memoria, per le ragioni ed eccezioni di inammissibilità formulate in corso di causa.
Da ultimo la tardività ed inammissibilità della produzione di cui alla mail del 29/09/2021 evidenziandone l’irrilevanza ai fini del decidere.
Nel merito, la difesa del reclamante concludeva come da ricorso, insistendo per l’accoglimento dello stesso ovvero per lo scioglimento del vincolo per giusta causa imputabile al sodalizio ed, in subordine, per la riduzione dell’indennizzo determinato dal Tribunale in favore del sodalizio”.
Alla medesima udienza di discussione, veniva poi sentito l’Avv. Massimo Segnalini, procuratore e difensore del sodalizio, il quale insisteva per il rigetto delle eccezioni di controparte, si richiamava alla costituzione in giudizio e si riportava alla eccezione di invalidità della costituzione in mora effettuata dal genitore del giocatore ormai maggiorenne e chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso di controparte.
Indi la Corte Federale di Appello si riservava di decidere
FATTO
Con C.U. n.37 del 18/12/2019 il Tribunale Federale confermava la delibera della Commissione Tesseramento Atleti presso la Fipav n. 3 del 02/10/2019, affissa all’Albo in pari data, con la quale era stata accolta la richiesta di scioglimento del vincolo proposta dall’atleta Di Martino Gabriele, quantificando l’indennizzo, da porsi a carico del tesserato, in euro 12.000,00.
Avverso detta decisione ha proposto ritualmente reclamo lo stesso atleta Di Martino per i motivi esposti nel relativo atto di impugnazione.
Ha resistito il sodalizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulla eccezione preliminare di nullità dell’emananda sentenza.
La difesa del reclamante, prima ancora della sua pronuncia e quindi già all’udienza di discussione, ha eccepito la nullità della sentenza de qua per asserita illegittima composizione del collegio giudicante.
Tale eccezione, oltre che intempestiva, è infondata.
L’art. 174 del c.p.c. sotto la rubrica immutabilità del giudice istruttore, prevede che il giudice designato a norma degli artt. 168 bis “e investito di tutta l’istruzione della causa e della relazione al collegio” (c. 1). Il giudice designato può essere sostituito con decreto presidenziale “soltanto in caso di assoluto impedimento o di gravi esigenze di servizio” (c. 2).
Il vigente codice, dunque, nulla dispone, specificatamente, in ordine alla possibilità che si debba provvedere alla sostituzione di un componente del collegio giudicante o il giudice monocratico dopo la scadenza dei termini di deposito delle memorie di replica, essendo prevista soltanto la generica eventualità di una sua sostituzione per assoluto impedimento o per gravi esigenze di servizio.
Purtroppo, però, molte volte i nostri uffici Giudiziari hanno dovuto affrontare casi specifici diversi da quelli generici per assoluto impedimento o gravi esigenze di servizio, quali ad esempio quelli dovuti a causa di forza maggiore, pensionamento, decesso o grave malattia del giudice , che non consentono comunque il completamento delle funzioni cui lo stesso era adibito.
In tali ultime ipotesi, si è attinto ai precedenti giurisprudenziali elaborati dalla Suprema Corte di Cassazione.
Quest’ultima, infatti, ha sempre previsto che, nelle ipotesi sopra descritte, ogni e qualsiasi principio di legalità è garantito dalla “rimessione della causa in istruttoria”.
La difesa di parte reclamante ritiene che, dopo la precisazione delle conclusioni, finita quindi l’istruttoria, non è più consentita sostituzione alcuna del giudicante, posto che dovrà essere sempre e comunque lo stesso giudice, persona fisica, che ha fatto precisare le conclusioni davanti a se e disposto lo scambio delle comparse conclusionali e delle eventuali memorie di replica, a depositare la sentenza e ciò anche quando non svolge più le funzioni di Giudice.
In realtà così non è. La fattispecie che ci occupa è assimilabile a quella del magistrato collocato a riposo successivamente alla precisazione delle conclusioni dinanzi a se e che non abbia provveduto a depositare la relativa sentenza.
Ritiene questa Corte che le cause riservate in decisione, per le quali non sia stata depositata la sentenza prima della cessazione dell’esercizio delle funzioni giurisdizionali, debbano essere rimesse sul ruolo ed essere assegnate ad altro Collegio non essendo possibile, nemmeno in via provvisoria, consentire la ultrattività (giuridicamente configurata in relazione ad un numero di cause predefinito) della funzione precedentemente esercitata dal membro del Collegio cessato dalla carica.
Inoltre ritiene questo Collegio che, nei casi in cui sia necessario provvedere alla sostituzione del giudice dinanzi al quale si era svolta l’udienza di discussione della causa perché cessato dall’incarico, il decreto del Presidente, che dispone ex art. 174 c.p.c. la relativa sostituzione, non debba essere comunicato alle parti, ma il nuovo Presidente designato dovrà solo fissare una nuova udienza per il rinnovo della discussione della causa dinanzi al nuovo Giudice designato.
Poiché nel presente procedimento due dei tre componenti del Collegio hanno cessato il loro incarico per mancato rinnovo, il Collegio ha ritenuto, nel rispetto dell’art. 174 c.p.c., di fissare nuova udienza e dopo aver preliminarmente comunicato alla parti, in udienza stessa, le motivazioni della sostituzione (intervenuta per cause verificatesi dopo la chiusura dell’istruzione e la rimessione della causa al collegio, come peraltro risulta dal verbale di udienza), ha concesso alle parti di formulare le loro richieste e di rinnovare la discussione della causa.
Non potendo la Corte decidere nella composizione originaria perché i componenti precedenti non erano stati assegnati ad altra sede, come la difesa ha suggerito nel corso dell’udienza, bensì avevano cessato ogni loro incarico presso la FIPAV, la Corte ha ritenuto di rimettere la causa sul ruolo per consentire alle parti di precisare avanti al nuovo Collegio le conclusioni.
Il tutto senza alcun pregiudizio per le parti stesse.
Peraltro, vi è anche da rilevare che, secondo l’orientamento consolidato e costante della Suprema Corte di Cassazione, quand’anche ci si trovasse dinnanzi ad una violazione del principio di cui all’art. 174 cpc, che così non è nel caso in esame per le ragioni di cui sopra, l’inosservanza del principio di immutabilità del giudice istruttore per esigenze organizzative dell’ufficio giudiziario potrebbe al più costituire solo una mera irregolarità di carattere interno che, in difetto di una espressa sanzione di nullità, non inciderebbe comunque sulla validità degli atti, né sarebbe causa di nullità del giudizio o della sentenza.
In tal senso, per tutte, Cassazione civile sez. lav. – 25/01/2017, n. 1912; Cassazione civile sez. III – 30/03/2010, n. 7622.
Sulle eccezioni di tardività e inammissibilità delle memorie di replica del sodalizio
Anche le altre eccezioni formulate dall’Avv. Agea all’udienza di discussione, relativamente alla mancata sottoscrizione digitale della memoria di replica trasmessa dall’avv. Segnalini in data 2/3/2020 ed alla produzione documentale allegata alla stessa, non possono trovare accoglimento.
Relativamente alla prima si ricorda che il tema della forma e della validità degli atti viene posto nel codice di giustizia sportiva del C.O.N.I. quale tema centrale volto alla ricerca di un corretto bilanciamento nella tutela tra i requisiti formali e la sostanza della garanzia processuale, legata alle situazioni giuridiche protette nell’ordinamento sportivo.
Il richiamo, contenuto nel VI comma dell’articolo 2 del Codice di giustizia sportiva, alla libertà delle forme nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva, rimanda all’art. 121 cp.c. e chiarisce che gli atti del processo, per i quali la legge non richiede forme determinate, possono essere compiuti nella forma più idonea al raggiungimento dello scopo, sancendo, in tal modo, la prevalenza della sostanza sulla forma.
La memoria di replica in questione, sottoscritta dal legale munito di procura, della cui autenticità non vi è ragione di dubitare, inviata a questa Corte all’indirizzo di posta elettronica a ciò dedicato è da ritenersi valida a tutti gli effetti poiché l’apposizione della firma digitale non è prevista dall’ordinamento sportivo a pena di nullità.
Parimenti infondata è l’eccezione relativa alla produzione documentale allegata alla memoria. Dall’esame del verbale relativo all’udienza del 30/1/2020, infatti, si ricava che entrambe le parti erano state autorizzate a depositare ulteriori note difensive e documenti con termini appositamente sfalsati ( l5/2/2020 e 2/3/2020); pertanto, considerato che la difesa del sodalizio ha inviato la sua memoria di replica in data 2/3/2020 ( il 3/3/2020 è il giorno in cui la segreteria Fipav l’ha girata alla difesa del reclamante) la relativa eccezione deve ritenersi infondata e, comunque, superata dal fatto che, con la concessione di detto termine, è stato comunque garantito, ad entrambe le parti, il diritto di controdedurre in ordine alle richieste e produzioni avversarie.
Sull’eccezione di invalidità della costituzione in mora sollevata dal sodalizio.
L’eccezione di invalidità della costituzione in mora sollevata dal sodalizio all’udienza del 30/9/2021 deve ritenersi inammissibile.
Il sodalizio reclamato, infatti, non ha riproposto detta eccezione innanzi al Tribunale Federale, non ha proposto impugnazione autonoma alla decisione di quest’ultimo né ha riformulato detto motivo di doglianza al momento della sua costituzione dinanzi a questa Corte.
Tale eccezione, dunque, ai sensi dell’art.42 n.7 del Reg. Giurisd., deve ritenersi rinunciata o altrimenti preclusa.
A questo punto ci si occupa del merito della questione e riguardo ai relativi motivi contenuti nel reclamo si evidenziano le considerazioni che seguono.
Il primo motivo, relativo alla invocata nullità e/o inefficacia originaria della costituzione del vincolo (per asserita mancata sottoscrizione del modulo, per nullità dei contratti stipulati etc.etc.), è inammissibile e, comunque, infondato.
Inammissibile perché tali asseriti motivi di invalidità e/o nullità del vincolo non risultano contenuti nella richiesta di scioglimento del vincolo del 17/07/2019 (messa in mora inviata al sodalizio).
Come è noto, infatti, la procedura di scioglimento anticipato del vincolo per giusta causa non ha inizio con il ricorso bensì con una lettera di messa in mora che deve essere inoltrata al sodalizio sportivo rispettando termini e formalità e che deve necessariamente contenere tutti i motivi posti a fondamento della richiesta di scioglimento anticipato, essendo infatti incontestabile e ormai pacifico che un motivo addotto solo in ricorso e non anche nella lettera di messa in mora, comporti il rigetto automatico del predetto motivo.
In ogni caso, poi, detto motivo di doglianza è infondato.
La costante giurisprudenza degli Organi di Giustizia di questa Federazione – come quella di altre Federazioni, la giurisprudenza del CONI, dei giudici togati e la maggioritaria dottrina sul punto hanno sempre confermato la presunzione di validità ed esistenza del tesseramento e del vincolo sportivo allorché un atleta abbia per più anni fatto parte della stessa società vincolante.
Più precisamente è stato ribadito che il vincolo fra atleta e società deve intendersi comunque valido e sussistente ove esistano comportamenti concludenti delle parti che facciano ritenere la coscienza e conoscenza della sua esistenza e della sua validità.
Nel caso in esame è indubbia la validità del vincolo associativo, in considerazione del fatto che lo stesso Di Martino, visto il risalente primo tesseramento per la AS Roma 12, non poteva non avere avuto la coscienza della sottoscrizione della documentazione costituente il vincolo e dell’esistenza e della validità del vincolo stesso, tanto da aver proposto nel 2017 un ricorso per il suo scioglimento.
Le medesime considerazioni valgono riguardo alla asserita mancata sottoscrizione del modulo. Parimenti infondati sono gli ultimi due motivi di reclamo, concernenti la violazione e falsa applicazione dell’art.35 RAT.
Non può trovare accoglimento, infatti, la richiesta di svincolo per mancanza di crescita tecnica. Come si evince dalla copiosa documentazione acquisita in atti, il sodalizio ha consentito e favorito l’inserimento dello stesso atleta nel progetto Club Italia nonché ha assecondato e incentivato il trasferimento in prestito dello stesso reclamante presso società sportive partecipanti a campionati superiori a quelli cui risultava iscritto il sodalizio reclamato.
Tutto ciò, ovviamente, al fine di favorire la sua crescita tecnica e far sviluppare le sue indubbie potenzialità fisiche.
A giudizio di questa Corte, gli elementi sopra descritti, già da soli, fanno si che non si possa procedere alla dichiarazione di scioglimento del vincolo per giusta causa imputabile al sodalizio non ravvisandosi i requisiti minimi previsti dal RAT al riguardo.
Come motivo di svincolo dovrà, dunque, essere confermato quello di “incompatibilità ambientale” e comunque quello di contemperamento degli interessi, previsto dall’art.35 n.1 che così recita: “Il vincolo può essere sciolto per giusta causa quando l’interruzione definitiva del vincolo risulti equa dopo avere contemperato l’interesse dell’atleta con quello dell’associato nel quadro delle direttive della FIPAV ai fini dello sviluppo della disciplina sportiva della pallavolo”.
Infine, ci si occupa dell’ultimo motivo di doglianza, relativo alla determinazione dell’indennizzo ex art. 35 n. 4) RAT.
L’art.42 n.7 del Reg. Giurisd. stabilisce che “col reclamo la controversia è devoluta al collegio davanti al quale è proposto nei limiti delle domande e delle eccezioni non rinunciate o altrimenti precluse”.
Il sodalizio, nei suoi scritti difensivi, ha sempre richiesto la determinazione equitativa dell’indennizzo.
Il reclamante ha chiesto, in via subordinata, che la decisione del Tribunale “dovrà essere rìformata quanto alle somme che eventualmente dovessero essere corrisposte”.
L’art. 35 RAT dispone che, in caso di pronuncia di scioglimento del vincolo per giusta causa non imputabile al sodalizio, sia il decidente a determinare, in via equitativa, la somma, a titolo di rimborso spese, che l’atleta è tenuto a corrispondere allo stesso sodalizio.
Il fatto che il regolamento parli di rimborso spese non significa che il giudice debba obbligatoriamente effettuare un calcolo matematico su una lista prodotta dalla società; se così fosse sarebbe superfluo ed inutile il richiamo al giudizio equitativo.
Ciò detto, si evidenzia che il Tribunale aveva confermato l’importo quantificato dalla CTA in € 12.000,00.
Tale somma, ad avviso di questa Corte, deve essere rideterminata riducendola ad € 9.500,00.
Ciò in considerazione dell’età dell’atleta al momento in cui è stato richiesto lo svincolo (anni 22), del suo curriculum tecnico-sportivo e, soprattutto, alla luce dei diversi prestiti fatti in favore di altre società sportive, che hanno sicuramente contribuito alla crescita tecnico-sportiva dell’atleta in vece dello stesso sodalizio reclamato.
Le considerazioni che precedono superano e assorbono ogni diversa domanda e/o eccezione, determinando la parziale riforma della decisione impugnata.
P.Q.M.
La Corte Federale di Appello, confermando lo scioglimento del vincolo per giusta causa non imputabile al sodalizio, in parziale riforma della decisione impugnata, che conferma nel resto, determina in C 9.500,00 la somma a titolo di rimborso spese dovuta da1l’atleta Di Martino Gabriele alla società ASD Roma 12.
F.to Il Presidente Avv. Claudio Cutrera
Affisso il 19 Ottobre 202