La stampa specializzata riporta le dichiarazioni del Sada Cruzeiro sulla sentenza del Tribunale FIVB, favorevole a Simon (e alla Lube), in merito al suo trasferimento nel nostro Club avvenuto a luglio del 2018. Per il Club brasiliano il verdetto sarebbe il frutto di un lavoro degli avvocati per indurre i giudici di Losanna a un errore.
Siamo abituati a rispettare le decisioni degli arbitri sul campo e quelle dei giudici nei tribunali. Riteniamo pertanto che il commento fatto dal Sada per giustificare una sentenza contraria al proprio volere sia poco rispettoso del Tribunale FIVB, i cui esponenti internazionali sono di altissimo livello e degni di rispetto.
Riportiamo qui la sentenza sulla richiesta del Sada nei confronti della Lube per ottenere il pagamento della clausola rescissoria del contratto con Simon. Il Tribunale FIVB si esprime in favore degli argomenti della LUBE e chiarisce che SADA ha presentato solo congetture. Inoltre, il Tribunale FIVB spiega di non aver trovato una ragione valida per cui il risarcimento previsto nella clausola 12 dell’accordo tra SADA e Simon dovrebbe essere esteso alla LUBE che non è una parte di tale accordo. Dunque la domanda di SADA contro la LUBE è totalmente infondata.
Il commento del ds biancorosso Beppe Cormio: “Esprimiamo anche la nostra soddisfazione per la vittoria di Simon. All’atleta, infatti, è stato riconosciuto il diritto di ricevere il pagamento di quanto previsto nel suo accordo con il Sada. Questa decisione chiarisce finalmente che le richieste del nostro giocatore erano legittime. Ringraziamo pertanto il nostro Avvocato Giovanni Fontana per il lavoro svolto e ci auguriamo di dover ritornare a confrontarci con Cruzeiro solo sul campo, sportivamente e con lealtà”.
Link alla sentenza: http://lubevolley.cucinelube.it/news/FIVB-Tribunal-2018-06-DECISION-estratti.pdf
Sentenza FIVB:
_In linea con questa giurisprudenza, il Tribunale della FIVB concorda con gli argomenti della LUBE. Non ci sono prove adeguate nella documentazione che la LUBE abbia indotto il giocatore a violare l’accordo con il SADA. Le prove fornite, come descritto sopra ,mostrano che il giocatore aveva già deciso di andarsene dal SADA prima che la LUBE entrasse in scena. In ogni caso, SADA ha presentato solo congetture senza alcuna prova di presunte pressioni da parte della Lube.
_Il FIVB Tribunal Panel non ha trovato una spiegazione ragionevole del motivo per cui il risarcimento previsto dalla clausola 12 dell’Accordo SADA dovrebbe essere esteso anche alla Lube, che non è parte di tale accordo. Il riferimento di SADA alla legge svizzera non viene preso in considerazione perché la legge applicabile è ex aequo et bono.
_ Allo stesso modo, l’interesse rivendicato anche dal SADA non è applicabile stante la constatazione di cui sopra.
_ Pertanto, il reclamo del SADA contro la LUBE è completamente respinto.
Decisione finale
1 Associação Social e Esportiva SADA verserà al Sig. Robertlandy Simon l’importo netto (esente da tasse) di XXXXXXXX di BRL.
2 Ciascuna parte deve sostenere le proprie spese legali e altre spese, comprese quelle di gestione .
3 Ogni altra richiesta di riparazione è respinta.