MODENA – Il Tribunale Federale ha sanzionato Greta Cicolari, ex beacher azzurra, con tre mesi di squalifica.
FIPAV TRIBUNALE FEDERALE COMUNICATO UFFICIALE N° 76
Riunione del 19 Giugno 2019 65.18.19
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:
– Greta CICOLARI – atleta
Composto da
– Avv. Massimo Rosi Presidente
– Avv. Antonio Amato Vicepresidente
– Avv. Andrea Ordine Componente Relatore
nel procedimento disciplinare a carico di
Greta CICOLARI, per la violazione dell’art. 19 RAT; artt. 74, 75, 78, 103 lett. f), 109 Reg. Giur.; art. 16, n. 3 Statuto Federale per aver pubblicato su facebook due post riportanti espressioni lesive della dignità, decoro e prestigio della Federazione di Pallavolo, con l’applicazione dell’aggravante e la recidiva di cui ai richiamati artt. 103, lettera f) e 109 Reg. Giur
OSSERVA
Con nota del 26/2/2019, il Responsabile area Formazione-PromozioneTesseramento-Organizzazione Periferica FIPAV segnalava alla Procura Federale due commenti (post) pubblicati sul social network Facebook da parte della tesserata Cicolari ritenuti offensivi e lesivi della dignità, del decoro e del prestigio della FIPAV.
Espletata l’attività istruttoria da parte dell’Ufficio della Procura Federale, la tesserata Cicolari veniva deferita al Tribunale Federale il quale deliberava di procedere all’instaurazione del giudizio convocando l’incolpata per il giorno 19/6/2019.
In tale sede, compariva il Sostituto Procuratore Federale, avv. Mario Tobia – il quale concludeva per la comminazione di adeguata sanzione disciplinare a carico della prevenuta, mentre nessuno compariva per l’incolpata – che con email del 29/4/2019 aveva già comunicato il proprio intendimento di non presenziare. All’esito della camera di consiglio, il Tribunale dava lettura del dispositivo riservandosi di depositare le motivazioni della decisione entro dieci giorni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I fatti contestati dall’Ufficio della Procura Federale sono documentalmente provati.
Le frasi oggetto di giudizio compaiono sul Profilo Facebook rispondente al nome “Greta Cicolari”.
Nelle e-mail indirizzate agli Uffici federali con le quali l’incolpata attestava di aver ricevuto l’atto di deferimento, la sig.ra Cicolari – non senza note di carattere polemico – ha confermato la paternità e la riferibilità alla propria persona di tale profilo virtuale.
Con riferimento, invece, al contenuto degli addebiti ascritti, la tesserata ha rilevato il carattere non disciplinarmente rilevante di quello che, a proprio dire, non sarebbe un “reato sportivo”, avendo la stessa posto un contegno non meritevole di emenda disciplinare.
Tuttavia, proprio dalla semplice lettura delle frasi incriminate emerge che i commenti espressi siano lesivi dell’immagine della Federazione oggetto di invettiva sia nella propria interezza che in relazione ad un singolo soggetto Responsabile di un settore federale.
Ed invero in un primo post la tesserata asserisce, anche con maggiore evidenza grafica (i.e. carattere maiuscolo), come la FIPAV ostacolerebbe la pratica sportiva invece di agevolarla spendendo, sempre a dire della Cicolari, le risorse federali in maniera indebita.
Nel secondo post, invece, prendendo di mira il Responsabile dell’Area tecnicoorganizzativa FIPAV, la stessa si duole di non aver potuto disputare una gara evidenziando degli assunti comportamenti vessatori ed anti regolamentari da parte della Federazione nei propri confronti così come la lacunosità della giustizia sportiva (“quello che mi stanno facendo è talmente assurdo e fuori da ogni logica e regolamento sportivo che abbiamo bisogno di tempo per ricostruire la situazione e poter, sempre nei limiti di una giustizia sportiva con tantissime lacune, intervenire”) evidenziando, infine, in maniera del tutto contraddittoria, da un lato, di non avere “motivazioni valide alle mie domande di chiarimento” e dall’altra di non ottenere “nonostante le diverse e-mail inviate anche ai piani alti FIPAV, nessuna risposta”.
Con i commenti de quibus viene denigrata l’intera Federazione di cui viene messa in dubbio, al di là di ogni legittimo diritto di critica, la correttezza dell’operato e della gestione contabile-finanziaria, ingenerando nei lettori il sospetto e/o dubbio della sussistenza di atteggiamenti non conformi ai valori di correttezza e lealtà o addirittura di carattere “persecutorio” nei confronti dell’atleta medesima.
La evidente violazione disciplinare è aggravata non solo dall’aver l’incolpata diffuso i propri commenti offensivi attraverso un social Network così suscitando la reazione, i commenti ed, in ogni caso, il coinvolgimento attivo di numerosi altri utenti virtuali, ma anche dal contegno recidivo tenuto dalla tesserata già precedentemente sanzionata da questo Tribunale per una fattispecie affatto analoga.
PQM
Il Tribunale Federale delibera di infliggere a carico della sig.ra Greta Cicolari la sospensione da ogni attività federale per mesi tre.
Roma, 26 giugno 2019
IL PRESIDENTE
F.to Avv. Massimo Rosi
Affissione all’Albo 26 giugno 2019