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Gioia del Colle: “Tentato di alterare il risultato di una gara di A2” “imponendo ai propri giocatori di perdere”

MODENA5 anni di sospensione al Presidente e multa al club… La pena inflitta ai vertici del club  NEW REAL VOLLEY GIOIA per il “tentato di alterare il regolare svolgimento del Campionato di Serie A2/M imponendo ai propri giocatori di perdere la gara 3 dei Play Off Permanenza”…

 Il testo ufficiale della Fipav

FIPAV
TRIBUNALE FEDERALE
COMUNICATO UFFICIALE N° Il

Riunione del 2 ottobre 2019

Sono presenti:

– Avv. Massimo Rosi – Presidente
– Avv. Antonio Amato – Vice Presidente
– Avv. Massimo Argirò – Componente

07.19.20 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:

Vito Nicola GIORDANO, nella sua qualità di Presidente e Legale rapp.te pt. S.S. NEW REAL VOLLEY GIOIA

S.S. NEW REAL VOLLEY GIOIA in persona del suo Presidente e Legale rapp.te pt. GIORDANO VITO NICOLA:

A) Per aver tentato di alterare il regolare svolgimento del Campionato di Serie A2/M imponendo ai propri giocatori di perdere la gara 3 dei Play Off Permanenza, Gioella Gioia del Colle/Aurispa Alessano del 14/4/2019, salvo poi recedere da tale decisione ed invitare i propri giocatori a vincere detto incontro, avendo avuto notizia che della vicenda alcuni procuratori sportivi degli atleti avevano informato l’A.D. della Lega Pallavolo Serie A che a sua volta aveva contattato telefonicamente il Presidente Giordano per avere chiarimenti.

In violazione degli Artt. 16 Statuto FIPAV, 2 Codice Comportamento Sportivo CONI, 1 e 74 Reg. Giur. Contestate le aggravanti di cui alle lettere A, C e D dell’ Art. 102 Reg. Giur.

B) Per aver, in violazione dei principi di lealtà e probità, ex Artt. 10 e 16 Statuto FIPAV, 19 RAT, 1 e 74 Reg. Giur., 2 Codice Comportamento Sportivo CONI, effettuato scommesse sportive su gare organizzate nell’ambito della FIPAV.

Contesta le aggravanti di cui alle lettere D e J dell’ Art. 102 Reg.Giur..

– NEW REAL VOLLEY GIOIA ASD: a titolo di responsabilità diretta, ex Art. 76 comma 1, Reg. Giur. per i fatti contestati al proprio Presidente Giordano Vito Nicola.

Il Tribunale, ricevuto in data 31 luglio 2019 l’atto di deferimento dalla Procura Federale, disponeva la convocazione degli incolpati per l’udienza del 2 Ottobre 2019; alla stessa compariva il sostituto procuratore federale Avv. Massimo Caravetta che illustrava l’atto di deferimento chiedendo dichiararsi la responsabilità disciplinare di entrambi gli incolpati.

Per il Giordano e la società era presente il difensore A vv. Davide De Cillis che discuteva illustrando le memorie depositate, chiedendo l’archiviazione del procedimento nei confronti dei propri assistiti.

All’esito della camera di consiglio il Tribunale leggeva il dispositivo disponendo il termine di giorni dieci ex art. 40 comma 6 Regolamento giurisdizionale, per il deposito della sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Dall’istruttoria espletata, in un susseguirsi di torbide storie di scommesse che hanno lambito la squadra del Volley Gioia e per le quali alla fine non si è raggiunta una piena prova su tutte i fatti emersi e che avrebbero portato a coinvolgere altre realtà, è risultato riscontro probatorio sul solo comportamento tenuto dal Giordano.

E’stato confermato anche nella memoria depositata dinanzi a questo Tribunale e dalle dichiarazioni rese alla Procura dall’incolpato, che lo stesso prima della gara 3 dei “Play Off Permanenza” tra Gioia del Colle e Aurispa Alessano del 14/4/2019, aveva invitato i propri giocatori a perdere l’incontro.

Il tentativo della difesa di giustificare tale azione come la volontà del Presidente di vedere le reazioni dei giocatori, non appare credibile alla luce degli eventi che hanno seguito l’illecita richiesta.

Lo stesso Giordano nell’interrogatorio reso alla procura ha ammesso che dopo l’illecito invito formulato ai giocatori, era stato chiamato dai procuratori di alcuni giocatori e dall’amministratore delegato della Lega Serie A e solo a seguito di queste comunicazioni, poco prima dell’inizio della gara, si era rivolto nuovamente agli atleti invitandoli a vincere l’incontro.

A conferma di quanto sopra vi sono poi le testimonianze dei giocatori rese in data 18 giugno 2019 alla procura federale; in particolare l’atleta Valeriano Usai ha testimoniato che il giorno prima della gara 3 contro l’Alessano, il Presidente della società Gioia del Colle nel corso dell’allenamento pre partita aveva detto ai giocatori ed all’allenatore che quell’incontro doveva essere perso, dando la giustificazione che, al contrario, non avrebbe potuto sostenere le spese di trasferta per la prosecuzione.

Continuava il teste che successivamente negli spogliatoi, poco prima dell’incontro, il Presidente aveva affermato invece che la gara avrebbero dovuto vincerla. Le stesse circostanze sono state confermate dagli atleti Vincenzo Masi e Sighinolfi Nicholas; quest’ultimo e l’atleta Simone Marcovecchio aggiungevano poi che la richiesta del Presidente era stata già anticipata due giorni prima della data di disputa dell’incontro e poi confermata lo stesso giorno.

Quanto riportato nel primo capo di incolpazione appare quindi provato considerando appunto che la richiesta di perdere la partita è rientrata solo dopo che il fatto era uscito dall’ambito locale ed aveva coinvolto procuratori e lega. Per quanto riguarda il secondo capo di incolpazione il procedimento trae origine dalla comunicazione dell’amministratore delegato della Lega Pallavolo Serie A che segnalava un’attività anomala di “betting” rilevata dalla Sportradar Integrity Service società consulente della lega pallavolo serie A e concentrata su una serie di gare disputate anche dal New Real Gioia del Colle.

L’attività svolta dalla procura su vari soggetti, compresi atleti, tesa ad accertare il coinvolgimento di diversi tesserati, ha portato all’incolpazione del solo Giordano. Certo che i limiti alle attività delle procure federali anche per la restrittiva applicazione delle normative poste a tutela della privacy di chi gioca, rendono difficile la repressione di un fenomeno endemico e grave nello sport.

Tornando alla fattispecie che ci riguarda, lo stesso incolpato nelle dichiarazioni rese al procuratore ha confermato che la squadra da lui presieduta non aveva neanche la liquidità sufficiente per pagare i giocatori e ciò a seguito del ritiro degli sponsor causato dalle voci che le partite si truccavano. Era quindi fatto notorio che si effettuassero scommesse, come era ricorrente la voce (testimonianze degli atleti) che il Presidente fosse uno scommettitore.

li Giordano ha poi dato piena prova dell’illecito da lui commesso poiché nelle dichiarazioni rese alla procura federale, pur tentando di coinvolgere terzi senza fornire alcuna prova, ha ammesso di effettuare scommesse anche se “solo con giocate multiple” anche per partite della Pallavolo ivi comprese quelle disputate dal Gioia del Colle.

Non coglie nel segno l’eccezione sollevata dalla difesa che ritiene non sanzionabile la condotta degli incolpati poiché il deferimento della procura riporterebbe il richiamo all’art. 10 dello Statuto FIPAV che disciplina il divieto di scommesse limitandolo alla sola tipologia dei tesserati “atleti”.

Ritiene questo Tribunale che la riprovevole condotta ed il relativo divieto che l’art. 10 dello Statuto FIPAV enuclea nel solo capo che si riferisce agli atleti, per analogia debba essere esteso a tutti gli associati; anche a voler seguire la tesi della difesa, deve rilevarsi come l’art. 10 del Codice di Comportamento Sportivo del Coni, a cui tutti i tesserati della FIPAV debbono adeguarsi, sancisce il divieto di scommettere sui “risultati relativi alle competizioni alle quali si partecipi o alle quali si abbia diretto interesse”; questa è l’azione posta in essere dal Giordano.

Sono pertanto sanzionabili gli incolpati poiché la condotta posta in essere dal Giordano viola i più generali principi di lealtà e probità sportiva che devono necessariamente contraddistinguere l’attività di tutti i tesserati.

Al fine della determinazione della sanzione, ritiene il Tribunale che le fattispecie in esame debbano ritenersi particolarmente gravi, anche perché lesive degli interessi di tutto il movimento della pallavolo.

Sussistono altresì i presupposti per l’applicazione delle aggravanti così come contestate dalla procura e la riduzione della sanzione per il primo capo di incolpazione, trattandosi di un tentativo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale delibera di infliggere:

-al tesserato Giordano Vito Nicola la sanzione della sospensione da ogni attività federale per anni cinque.

-al sodalizio New Real Volley Gioia ASD la sanzione della multa di € 4.000,00.

Roma, 7 Ottobre 2019

A vv. Massimo Rosi

Affissione all’Albo 8 ottobre 2019


Nota: Gioia del Colle vinse gara 3 degli Ottavi di finale contro Alessano per 3-0, risultato che promosse la squadra ai Quarti di finale contro Santa Croce. Nei quarti i pugliesi vinsero gara 1 in casa, persero gara 2 in trasferta e poi cedettero 2-3 nello spareggio casalingo che li estromise dal play off salvezza (13-15 al tie break).


Fonte: https://www.volleyball.it/feed/


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