ROMA – Nessuna sanzione ad Alex Ranghieri per la rottura con Caminati di agosto –
IL TRIBUNALE FEDERALE
Composto da:
– Avv. Massimo Rosi – Presidente
– Avv. Antonio Mennuni – Componente
– Avv. Andrea Ordine – Componente
nel procedimento disciplinare a carico di
ALEX RANGHIERI: Per aver, in violazione dei principi di cui agli Artt. 10 e 16 Statuto FIPAV, 19 R.A.T., 1 e 74 Reg. Giur. ed 1 e 2 Codice Comportamento Sportivo CONI, tenuto, in più occasioni e da ultimo durante il ritiro del 1/8/2019 in Cesenatico, comportamenti polemicamente critici nei confronti del compagno di coppia e dello staff tecnico, condizionando in negativo la qualità degli allenamenti e delle performance agonistiche e minando, con riprovevole disimpegno l’affiatamento e l’armonia del team, così non onorando il ruolo rappresentativo riconosciutogli della FIPAV.
Contestate le aggravanti di cui alle lettere A e C dell’Art. 102 Reg. Giur.
OSSERVA
Il presente procedimento trae origine dalla comunicazione inviata in data 07/08/2019 dalla Segreteria Generale FIPAV alla Procura Federale, in allegato alla quale si trasmetteva documentazione relativa agli atleti di Beach Volley Alex Ranghieri e Marco Carninati ed in particolare n. 2 relazioni a firma dei tecnici federali Gioele Rosellini e Gianluca Casadei, riepilogative dei comportamenti tenuti dai suddetti atleti durante la preparazione ed in particolare nel ritiro tenutosi a Cesenatico il giorno 1° agosto 2019.
All’esito dell’esame delle predette relazioni, la Procura ravvedeva nella condotta dell’atleta Alex Ranghieri atteggiamenti di sfiducia e contestazione nei riguardi del compagno di coppia e dello staff tecnico, tali da condizionare in negativo la qualità degli allenamenti e del rendimento dei due atleti; disponeva pertanto procedersi alle necessarie indagini.
Nella fase istruttoria perveniva memoria difensiva a firma dei legali del tesserato, Avv.ti Maria Laura Guardamagna e Paolo Careri, nella quale si contestavano le argomentazioni e le deduzioni della Procura, respingendo gli addebiti mossi; l’atleta chiedeva inoltre di essere ascoltato personalmente e pertanto la Procura procedeva in data 24/09/19 al suo interrogatorio, nel corso del quale si ribadivano le ragioni illustrate nella citata memoria difensiva.
La Procura, ritenuto che nelle argomentazioni difensive offerte non potesse ravvedersi alcuna efficacia esimente delle responsabilità ascritte all’incolpato, ne disponeva il deferimento dinanzi a questo Tribunale.
All’udienza all’uopo fissata compariva il Sostituto Procuratore Federale il quale, illustrato il deferimento, concludeva per la comminazione di adeguata sanzione disciplinare a carico del tesserato (un mese di sospensione); compariva altresì l’incolpato assistito dal proprio legale Avv. Maria Laura Guardamagna, la quale concludeva per il non luogo a procedere ed in subordine per l’applicazione della sanzione dell’ammonizione.
All’esito della camera di consiglio, il Tribunale dava lettura del dispositivo riservandosi di depositare le motivazioni della decisione entro dieci giorni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Esaminata la documentazione acquisita agli atti – ed in particolare le relazioni a firma dei tecnici federali – nonché alla luce delle argomentazioni offerte dalle parti, ritiene il Tribunale che le conclusioni della Procura non possano essere condivise in quanto i comportamenti ascritti all’incolpato, se pur storicamente accertati e non contestati nella loro dinamica, non integrano alcuna fattispecie di rilevanza disciplinare, passibile di sanzione.
Ritiene questo Tribunale che le relazioni redatte dai tecnici federali, certamente obiettive ed altrettanto degne della massima considerazione, attengano a problematiche di carattere tecnico-agonistico e che debbano pertanto riflettersi in tale ambito, stante l’interesse della Federazione al buon esito dei programmi federali ed all’ ottenimento di risultati ottimali da parte delle proprie rappresentative.
Orbene, venendo al caso di specie, non vi è dubbio che in alcuni frangenti l’odierno incolpato abbia probabilmente mal gestito la tensione; in sostanza, l’approccio al programma da parte dell’atleta ed il rendimento del medesimo non possono che essere oggetto di adeguate valutazioni tecniche e, come tali, legittimare la revisione dei programmi e la riorganizzazione delle rappresentative federali; di certo non possono integrare fattispecie di rilevanza disciplinare.
PQM
Il Tribunale Federale delibera il non luogo a procedere nei confronti del tesserato Alex Ranghieri
Roma, 25 ottobre 2019