Perdita del titolo sportivo. La sentenza del Collegio di garanzia dello sport del CONI stende definitivamente, con una semplicissima dichiarazione di inammissibiltà del reclamo, un velo pietoso sulla Viola Reggio Calabria 1966, che per non aver pagato una tassa federale da 7.000,00 è finita in liquidazione e adesso è definitivamente cancellata.
Il Collegio ha dichiarato inammissibile il reclamo interposto dalla ricorrente avverso ladecisione assunta dal Giudice Sportivo FIP, adottata con C.U. 1554 del 3 maggio 2019, GSN n. 228, con la qualeè stata disposta l’omologazionedella gara del 28 aprile u.s. tra Amatori Pallacanestro Pescara e Viola Reggio Calabria con il risultato di 20-0 e l’omologazione della gara del 1 maggio u.s. tra Viola Reggio Calabria e Amatori Pallacanestro Pescaracon il risultato di 0-20, ai sensi dell’art. 17, comma 3, lett. b), del Regolamento Esecutivo Gare; l’esclusione della Viola Reggio Calabriadal Campionato di Serie B Maschile eil passaggio del turno successivo alla fase play off della società Amatori Pallacanestro Pescara, ai sensi dell’art. 55, comma 5, del Regolamento di Giustizia FIP; infine, la sanzione della perdita del titolo sportivo e l’applicazione della sanzione pecuniaria pari ad €12.000,00, ai sensi dell’art. 56, comma 3, del RG FIP,e dello svincolo degli atleti di categoria senior nazionale,ai sensidell’art. 21 del Regolamento Esecutivo di Giustizia.